Art. 4
Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale
In vigore dal 2 apr 1989
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-4