Art. 3

Criteri di individuazione dei profili professionali

In vigore dal 2 apr 1989
1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall', comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
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