Art. 8

In vigore dal 9 ago 1988
1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità.
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