Art. 7

In vigore dal 9 ago 1988
1. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all', la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
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