Art. 5

In vigore dal 9 ago 1988
1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza. 2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico pevisto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinameni, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-08-05;325#art-5

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