Art. 6

In vigore dal 9 ago 1988
1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-08-05;325#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo