Art. 9

In vigore dal 9 ago 1988
1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-08-05;325#art-9

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