Art. 2

In vigore dal 9 ago 1988
1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale - distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonché per qualifica funzionale o categoria e profilo professionale - alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio di ogni sede periferica e con dati aggregati a livello provinciale.
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