Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo IV

Art. 37

Prestito delle pubblicazioni

In vigore dal 22 gen 1988
È consentito il prestito delle pubblicazioni della biblioteca. Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui a favore di studiosi con domicilio in Roma, ovvero di biblioteche, uffici ed istituti pubblici italiani, od infine di biblioteche di Stati esteri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-37

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