Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 37
Prestito delle pubblicazioni
In vigore dal 22 gen 1988
È consentito il prestito delle pubblicazioni della biblioteca.
Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui a favore di studiosi con domicilio in Roma, ovvero di biblioteche, uffici ed istituti pubblici italiani, od infine di biblioteche di Stati esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-37