Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 42
Limiti e durata del prestito
In vigore dal 22 gen 1988
Salvo i casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere, nè più di quattro volumi per volta, e ad uno stesso ente non si possono prestare più di dieci opere, nè più di venti volumi per volta.
Il prestito ha durata massima di venti giorni e può essere rinnovato per altri venti giorni, a seguito di tempestiva richiesta dell'utente, sempre che la pubblicazione non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti.
Il direttore ha facoltà per comprovati motivi di urgenza di esigere in qualsiasi momento l'immediata restituzione delle pubblicazioni date in prestito, come prolungare il prestito oltre i termini usuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-42