Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 45
Schedari per il prestito
In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca deve avere:
1) uno schedario degli enti che fruiscono del prestito;
2) uno schedario delle persone che usufruiscono del prestito;
3) uno schedario delle ricevute di prestito, in ordine di segnatura;
4) uno scadenzario dei prestiti accordati.
La forma dei suddetti schedari è suscettibile delle modifiche suggerite dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-45