Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo IV

Art. 45

Schedari per il prestito

In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca deve avere: 1) uno schedario degli enti che fruiscono del prestito; 2) uno schedario delle persone che usufruiscono del prestito; 3) uno schedario delle ricevute di prestito, in ordine di segnatura; 4) uno scadenzario dei prestiti accordati. La forma dei suddetti schedari è suscettibile delle modifiche suggerite dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-45

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