Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Titolo III
Art. 46
Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni
In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca utilizza le tecnologie avanzate, quali l'informatica e simili, sia per gestire i servizi propri e quelli delle biblioteche del CNR ad essa collegate, sia per consentire agli utenti il reperimento delle informazioni tramite l'accesso alle banche di dati, cui essa direttamente partecipa o è allacciata, alle condizioni vigenti per l'accesso a banche di dati gestite dalle pubbliche amministrazioni.
In tutti i settori e per tutti i servizi della biblioteca è in facoltà del direttore snellire le procedure e adottare metodologie suggerite da nuove tecniche professionali.
Fatte salve le mansioni specifiche dei vari livelli, tutti gli impiegati, per le attività di loro competenza, possono utilizzare sistemi automatici di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-46