Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo IV

Art. 40

Malleveria per il prestito locale

In vigore dal 22 gen 1988
Possono prestare malleveria: per i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca: il direttore o il capo del personale; per i laureandi: il professore della materia per la quale si preparano la tesi o altro docente della facoltà. Le malleverie si rilasciano su appositi moduli a stampa forniti dalla biblioteca. Ogni mallevadore può rilasciare fino ad un massimo di venti malleverie, per un periodo massimo di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-40

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