Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo II

Art. 35

Fotoriproduzione

In vigore dal 22 gen 1988
È consentita la riproduzione con procedimenti tecnici del materiale librario o documentario, a spese del richiedente e con l'osservanza delle necessarie cautele. Sull'uso delle macchine fotoriproduttrici vigila il personale della biblioteca. La fotoriproduzione è consentita unicamente a scopo di studio ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione. Il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione assumendosi ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale o per altro scopo, a norma delle vigenti disposizioni. Non verrà rilasciata fotoriproduzione di quelle pubblicazioni che ne facciano espresso divieto. Per la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento delle biblioteche statali e le norme vigenti in materia di diritto d'autore. Le tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici, meccanici o combinati eseguite nella biblioteca, saranno determinate dalla giunta amministrativa del CNR, in base ad un prezzo unitario in vigore nelle principali biblioteche pubbliche di Roma. L'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate derivanti dalla vendita delle fotoriproduzioni saranno effettuate in base alle norme vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-35

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