Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo II
Art. 32
Sale di lettura e consultazione
In vigore dal 22 gen 1988
La lettura e la consultazione avvengono nelle apposite sale, dotate di repertori e strumenti d'informazione specializzate pertinenti al settore rappresentato e liberamente consultabili.
Le opere di carattere particolare o di pregio, le pubblicazioni a fogli mobili, il materiale audiovisivo, i microfilm, etc. sono consultabili soltanto nelle sale riservate a tale scopo.
L'accesso ai depositi librari per la ricerca diretta dei volumi è di regola vietato al pubblico. Il direttore può, tuttavia, a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-32