Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 27
Tessera di ammissione
In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca con tutti i suoi servizi è aperta agli studiosi, ai quali viene rilasciata dal direttore della biblioteca apposita tessera di ammissione, rinnovabile annualmente.
Per ogni utente che richieda i servizi della biblioteca, viene redatta una scheda di base che, corredata dei dati utili, è conservata negli archivi della biblioteca.
La tessera di ammissione viene rilasciata previa presentazione di un documento comprovante il proprio status:
ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione;
agli iscritti agli ordini professionali;
ai dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca.
Può essere altresì rilasciata a studiosi privati, ivi compresi gli studenti universitari, su autorizzazione del direttore della biblioteca.
La tessera di ammissione è rilasciata d'ufficio:
1) ai membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR;
2) ai direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca, progetti finalizzati e di altre iniziative scientifiche del CNR. Gli studenti delle scuole secondarie superiori possono essere ammessi, su motivata richiesta scritta del preside della scuola, a visite guidate o a periodi di frequenza per studio e ricerche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-27