Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo V
Art. 25
Segnalazione di pubblicazioni da acquistare
In vigore dal 22 gen 1988
Le pubblicazioni da acquistare possono essere segnalate per iscritto:
dai membri della commissione permanente per la biblioteca;
dai direttori degli organi di ricerca, servizi ed altre iniziative scientifiche del CNR;
dai direttori di biblioteche e istituti esterni;
dagli studiosi utenti della biblioteca.
Per questi ultimi si tiene a disposizione apposito registro.
La segnalazione non ha carattere vincolante per la biblioteca, ma va intesa come suggerimento alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare.
Tutte le segnalazioni sono vagliate dal direttore della biblioteca, il quale può chiedere l'avviso della commissione permanente per la biblioteca.
Le segnalazioni ritenute di interesse prioritario per la biblioteca sono evase in base all'ordine di precedenza delle richieste ed alla disponibilità di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-25