Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 20
Revisione delle raccolte librarie
In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca deve provvedere:
1) una volta all'anno alla revisione di tutte le collezioni librarie che si trovano negli scaffali a disposizione degli studiosi;
2) ogni cinque anni, alla ricognizione generale di tutte le pubblicazioni sia del deposito che delle sale di consultazione e degli uffici, confrontandole con il catalogo topografico.
Della revisione, sia parziale che generale, è redatto processo verbale firmato dal direttore e dai bibliotecari che hanno preso parte ai lavori.
I verbali di revisione sono conservati nell'archivio della biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-20