Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo IV

Art. 20

Revisione delle raccolte librarie

In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca deve provvedere: 1) una volta all'anno alla revisione di tutte le collezioni librarie che si trovano negli scaffali a disposizione degli studiosi; 2) ogni cinque anni, alla ricognizione generale di tutte le pubblicazioni sia del deposito che delle sale di consultazione e degli uffici, confrontandole con il catalogo topografico. Della revisione, sia parziale che generale, è redatto processo verbale firmato dal direttore e dai bibliotecari che hanno preso parte ai lavori. I verbali di revisione sono conservati nell'archivio della biblioteca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-20

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