Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 28
Orario dei servizi al pubblico
In vigore dal 22 gen 1988
Nell'interesse della ricerca e degli utenti, tutti i servizi al pubblico sono assicurati a orario continuato, almeno dalle 9 alle 20 per tutti i giorni della settimana, eccettuate le domeniche e gli altri giorni festivi.
Per il sabato può prendersi in considerazione un orario ridotto.
È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca e tenuto conto della disponibilità del personale, anticipare l'orario antimeridiano, prolungare l'orario serale e tenere aperto anche nei giorni festivi.
All'apertura pomeridiana, ed eventualmente serale o festiva, si provvede con appositi turni del personale.
Gli impiegati di turno, prima di procedere alla chiusura della biblioteca, visitano tutti i locali e gli impianti, assicurandosi che non esista condizione alcuna di pericolo. Dell'adempimento di tale compito viene redatto apposito verbale.
La biblioteca è chiusa al pubblico per trenta giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per i lavori di revisione di cui all'.
La chiusura al pubblico può essere diversamente articolata, secondo le necessità contingenti e nel quadro delle intese da concordarsi a livello territoriale con le altre biblioteche a carattere scientifico-tecnico, nell'interesse degli utenti.
La chiusura di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico, anche a mezzo della stampa quotidiana.
Durante la chiusura dovranno funzionare, almeno a orario ridotto, i servizi di informazione e di prestito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-28