Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo II

Art. 33

Assistenti di sala

In vigore dal 22 gen 1988
Le sale di lettura e consultazione sono affidate ai dipendenti, in possesso di laurea o di diploma di scuola superiore, che sono a disposizione dei lettori per le informazioni bibliografiche, la guida dei cataloghi, la consultazione dei repertori bibliografici, l'assistenza per l'interrogazione delle banche di dati cui la biblioteca sia collegata, etc. Le informazioni bibliografiche possono essere richieste anche dagli utenti fuori sede. Gli assistenti di sala devono aver fatto sufficiente tirocinio in tutti i principali settori di attività della biblioteca prima di essere assegnati al diretto servizio del pubblico. Nelle sale di lettura e di consultazione deve sempre essere presente almeno un assistente di sala.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-33

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