Art. 9

In vigore dal 7 set 1945
Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo è pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi. Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.
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