Art. 14
In vigore dal 13 gen 1951
Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:
per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10;
per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14;
per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16;
per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-14