Art. 17

In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione: 1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità od altra causa; 2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-17

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