Art. 17
In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:
1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità od altra causa;
2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-17