Art. 15

In vigore dal 7 set 1945
Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli atri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all' del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo