Art. 10

In vigore dal 31 mag 1947
Ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantità e nei termini prescritti dalla tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell' del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita dei vestiario agli agenti in esperimento. Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e Roma appositi magazzini vestiario. Sono soppresse le indennità vestiario previste dalle norme in vigore prima dell'attuazione del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-10

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Art. 10 Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. — Testo vigente | Portale Normativo