Art. 7
In vigore dal 7 set 1945
Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.
È in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.
Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-7