Art. 2
In vigore dal 7 set 1945
I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-2