Art. 1
In vigore dal 7 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.
Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.
Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-1