Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 7 set 1945
Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma. È in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera. Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.
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