Art. 13

In vigore dal 7 set 1945
Le indennità di cui al precedente non sono dovute: 1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta; 2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa; 3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa; 4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-13

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