Art. 20

In vigore dal 7 set 1945
L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa: a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28; b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30. Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.
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