Art. 20
In vigore dal 7 set 1945
L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:
a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;
b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30.
Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-20