Art. 25
In vigore dal 2 set 1971
Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed
abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:
Colonnello................ anni 56
Tenenti colonnelli............ " 54
Maggiori................. " 52
Capitani, tenenti e sottotenenti..... " 50
Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:
Colonnello................ anni 60
Tenenti colonnelli............ " 58
Maggiori................. " 56
Capitani................. " 55
Tenenti e sottotenenti.......... " 52".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-25