Art. 21
In vigore dal 28 ott 1987
Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).
Tale ruolo è costituito come appresso:
colonnello..................n. 1
tenente colonnello:.........n. 12
maggiore:...................n. 15
capitano....................n. 16
tenente e sottotenente......n. 22
Totale......................n. 56
I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.
Note all'articolo
- La L. 5 marzo 1963, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-21