Art. 24
In vigore dal 7 set 1945
Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.
Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-24