Art. 28

In vigore dal 31 mag 1947
I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente. Il limite di età per partecipare a tale concorso è di anni 28. I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione; b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni; c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione. In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole. I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-28

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