Art. 31
In vigore dal 7 set 1945
Salvo le disposizioni dell' del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-31