Art. 34
In vigore dal 20 giu 1976
Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 300 a L. 1000.
Note all'articolo
- La L. 9 novembre 1950, n. 992 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' elevato a lire ottomila".
- La L. 26 aprile 1976, n. 353 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976. Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-34