Art. 39

In vigore dal 7 set 1945
Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica. Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo. A loro domanda i detti funzionari possono ritornare nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-39

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