Art. 37

In vigore dal 7 set 1945
Con regolamento sarà provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo. Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-37

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Art. 37 Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. — Testo vigente | Portale Normativo