Art. 40

In vigore dal 7 set 1945
Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di età. Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile procedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo A di cui al precedente articolo. I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-40

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Art. 40 Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. — Testo vigente | Portale Normativo