Art. 36
In vigore dal 7 set 1945
Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni dovuti per la sede di aggregazione, se più favorevoli. Tale beneficio non è in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-36