Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 2 set 1971
Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età: Colonnello................ anni 56 Tenenti colonnelli............ " 54 Maggiori................. " 52 Capitani, tenenti e sottotenenti..... " 50 Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età: Colonnello................ anni 60 Tenenti colonnelli............ " 58 Maggiori................. " 56 Capitani................. " 55 Tenenti e sottotenenti.......... " 52".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-25