Art. 9
9 / 44In vigore dal 7 set 1945
Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo è pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.
Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-9