Art. 6

In vigore dal 17 ago 1945
È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell' del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII). La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440#art-6

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