Art. 8

In vigore dal 17 ago 1945
La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadrà alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
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