Art. 8
8 / 9In vigore dal 17 ago 1945
La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadrà alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440#art-8