Art. 5

In vigore dal 17 ago 1945
Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all' del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.
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