Art. 2

In vigore dal 17 ago 1945
La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall'articolo precedente andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440#art-2

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