Art. 4

In vigore dal 17 ago 1945
L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440#art-4

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Art. 4 Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. — Testo vigente | Portale Normativo