Art. 1

In vigore dal 17 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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